In data 29/12/10, è stato presentato un esposto, indirizzato alla Procura di Bari, che chiede di “verificare eventuali violazioni della normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali” per quanto riguarda il Parco Fotovoltaico, realizzando in Contrada Iavorra dalla società “Val Sole” con sede in Agrate Brianza (MI).
Come più volte ribadito, la criticità dell’impianto nasce dall’essere a ridosso del “Lago Petrullo”, area protetta inserita nella Riserva Naturale Regionale Orientata “Dei Laghi e della Gravina di Monsignore” (istituita con L. R. n.16 del 13.06.2006 e già riconosciuta quale area naturale protetta dalla L. R. n.19/97).
Approfittiamo di tale esposto, e della documentazione nel frattempo acquisita, per evidenziare le maggiori perplessità dell’iter che ha portato all’autorizzazione del suddetto impianto.
In via sintetica, a nostro parere, il vero problema nasce dall’errata perimetrazione dell’area su cui insiste la depressione, del tipo “dolina da collasso”, denominata “Lago Petrullo”.
Osservando la cartografia allegata al progetto, ci viene fatto notare che le misurazioni non partirebbero dal margine reale della depressione (ovvero la linea spezzata indicata dalla freccia rossa, da noi aggiunta) ma da un muretto a secco, il quale delimita semmai una proprietà privata e non già il Lago-dolina. Eppure, anche volendo prestarci a questa misurazione, nella annotazione presente sulla stessa cartografia si legge che la distanza di “sicurezza” è pari a 134 metri, ben lontani dai 200 previsti dal PUTT/p.
LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA PER LA ZONA SIC – Il 18/04/2009 viene presentata domanda di Permesso a costruire corredata, tra l’altro, da Relazione Paesaggistica e da Valutazione dell'incidenza per la zona SIC (Siti di Interesse Comunitario), entrambe a firma dell’arch. Giovanni Manco.
Nella Valutazione si dichiara che "[…] Il lotto interessato ha accesso da una viabilità che dalla Provinciale termina al luogo dell'impianto e di conseguenza non interferisce con la viabilità che ad est e ad ovest sfiora e attraversa l'area protetta […]”.
Ebbene, dall'esposto e da apposita documentazione fotografica giunta in nostro possesso, si evince che l’accesso tramite la provinciale Conversano-Mola non sia mai stato utilizzato. E non poteva essere altrimenti, dal momento che “è stata realizzata, su quell'area, una recinzione tale da precluderne l'accesso”. Si è, dunque, usufruito unicamente della vicinale San Donato “interessata da un traffico di mezzi pesanti perpetrato per un lungo periodo in violazione delle prescrizioni […]”. (vedi fotogallery a fine articolo)
Sempre nella Valutazione dell'incidenza per la zona SIC, si legge: “[…] l'intervento si preoccuperà di valorizzare e incrementare il patrimonio dei muretti a secco solo parzialmente presenti intorno al sito […]”. Notiamo di passaggio che i muretti già esistenti sono stati effettivamente valorizzati, cementificandoli e decorandoli con consona recinzione metallica. Per quelli che si sono posati ex novo, ci viene “inoculato il germe del dubbio”: tale costruzione non avrà ulteriormente modificato il naturale decorso delle acque piovane?
L’INSUSSISTENZA DEI VINCOLI – Secondo gli studi elaborati dall’arch. Giovanni Manco, il lotto interessato dall’intervento vedrebbe l’insussistenza di qualsiasi vincolo: “ambientali, paesagistico-territoriali, ubanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea”.
Inoltre, “ai sensi dell'art. 3.06 e 3.08 delle NTA del PUTT”, ancora Manco dichiara che “l'impianto non ricade nelle fasce di protezione di cui al capoverso 3.08.3”.
In altre parole, a detta dell’architetto, l’area su cui sorgeva il parco fotovoltaico non rientrava nei regimi di tutela delle “Emergenze idrogeologiche” (3.06 – area annessa costituita “da una fascia parallela al contorno del sedime dell’emergenza della profondità costante di metri 150”) né in quelli dei “Laghi naturali e artificiali” (3.08.3 – che rimanda al 3.07 e prevede un’area annessa costituita da “una fascia della profondità costante di 200 metri dal perimetro”).
Insomma, sembrerebbe che il “lago scompaia” – come affermava già l’assessore Scazzetta – o per lo meno che ne siano ridotte arbitrariamente le dimensioni, in modo da rendere l’area d’intervento perfettamente compatibile, o quasi.
L'istruttore tecnico, preso atto di tale documentazione presentatagli, esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, precisando tuttavia la presenza di un “reticolo fluviale” e prescrivendo che, dallo stesso reticolo, doveva “essere rispettata per l'ubicazione del manufatto la distanza minima prevista dalle NTA del PUTT/p”. Cosa che l’esposto chiede sia sottoposta a verifica.
Ancora, l’istruttore tecnico determinava che “le eventuali recinzioni devono essere eseguite con pareti a secco” e che “devono essere poste a dimora essenze tipiche, avendo cura di creare, perimetralmente all'impianto, una quinta vegetazionale (siepi) per la mitigazione dell'impatto visivo”. Dal momento che, come precisa l'esposto, parliamo di 4.305 pannelli solari “piantati su strutture metalliche di altezza superiore di 3.50 mt”, ci domandiamo quale siepe o essenza tipica potrebbe essere utilizzata per la bisogna? Qualcuno ha già suggerito gli allegri pioppi.
Infine, si punta l’attenzione sulla presunta esecuzione dei lavori senza “preventivo parere della Regione Puglia”, sul rispetto della zona asservita e sulla “tipologia della struttura estremamente impattante […] che evidentemente finisce per convertire una zona agricola in zona industriale nella quale, per l’installazione dei pannelli, è stato necessario effettuare opere di movimentazione terra di ben 120 tonnellate”. Tutto questo è concedibile in ambito territoriale distinto “C”?
Nel frattempo i lavori sono ripresi in forza dell’ordinanza del direttore dell’UTC n.3 del 20/12/2010, la quale dispone il completamento dei lavori per la messa in sicurezza dell’impianto, da realizzarsi in un periodo di tempo pari a 10 giorni (escluso i festivi). Dopo tale periodo l'ordinanza di sospensione dei lavori in autotutela, la n.2 del 10/12/2010, riprenderà vigore. Da profani della materia, ci chiediamo quali lavori si sospenderanno, se nel frattempo l'impianto sarà stato completato?
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“La Corte Costituzionale si è occupata della legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008, recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili…” e con pronuncia n. 119 del 26 marzo 2010 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella suddetta legge regionale – spiega -. In particolare – aggiunge – sono state dichiarate incostituzionali quelle che si sono poste in contrasto con il principio previsto dall’articolo 12 comma 10 del D.Lgs 387/2003 in virtù del quale l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di particolari impianti può avvenire solo sulla base di linee guida di competenza statale. Né, dice la Corte, l’assenza di linee guida nazionali poteva giustificare la sostituzione di iniziativa legislativa da parte dell’ente regionale. Particolare importanza, anche dal punto di vista pratico ed applicativo, risulta la dichiarazione di incostituzionalità delle norme relative alla possibilità di costruire impianti fotovoltaici (ma non solo) anche di una certa potenza, sulla base della sola D.I.A. La Corte ritiene illegittima la norma, per contrasto con l’art. 12 comma 5 del D.Lgs 387/2003”…in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della D.I.A. possono essere individuate solo con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con la Conferenza unificata senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore costitutivo nel senso che i rapporti sorti in precedenza alla dichiarazione di incostituzionalità della norma non cadono automaticamente così come gli atti amministrativi sorti in precedenza non cadono automaticamente.
“In seguito alla sua dichiarazione di incostituzionalità quella norma non può più essere utilizzata nei confronti di quei rapporti che dovranno sorgere in futuro, ma anche nei confronti di quelli già sorti purché non esauriti – sostiene il presidente dell’associazione sviluppo territorio – .La dichiarazione di incostituzionalità di tali norme pone seri problemi applicativi alle amministrazioni comunali, le quali hanno la possibilità di esercitare il loro potere in autotutela intervenendo finanche in quei casi in cui avessero già rilasciato i propri atti autorizzativi”.
.
Credo che la risposta non tarderà ad arrivare sulle pagine del giornale, così capiremo precisamente la posizione dell'Amministrazione.
@ Pasquale Daniele: quello che proponi è esattamente quello che auspico nella mia lettera e che avviene anche negli USA! Sarebbe uno spettacolo.
Ecco una proposta concreta:
Consiglio Comunale Aperto
Il comune di Villa Lagarina dall'ottobre 2009 ha introdotto il Consiglio Comunale Aperto. Esiste per
esempio anche a Cortona (AR), a Pecetto (TO), a Spoleto.
Possiamo richiedere che questo strumento venga introdotto nella nostra città. In Svizzera l'85% dei
comuni è governato con assemblee pubbliche dove i cittadini decidono e gli amministratori
eseguono le decisioni.
Ecco come potrebbe essere impostato:
1. il consiglio comunale aperto può essere convocato dal Sindaco, da un certo numero di Consiglieri
(esempio il 30%) o da un comitato di cittadini con raccolta di firme (esempio lo stesso numero di
quelle necessarie per presentare una lista alle elezioni comunali)
2. il consiglio comunale aperto permette ai cittadini di prendere la parola. Tutti, consiglieri e
cittadini hanno uguale tempo, ad esempio 1 o 2 minuti, per parlare.
3. alla fine le proposte emerse vengono votate da tutti i presenti, cittadini e consiglieri. Il voto ha
uguale peso sia che venga espresso dai cittadini che dai consiglieri.
4. la decisione presa ha valore vincolante per gli amministratori.
5. il Consiglio Comunale Aperto viene svolto in locali sufficientemente grandi per accogliere i
cittadini e non nella sede dell'abituale Consiglio Comunale.
6. il Consiglio Comunale Aperto viene pubblicizzato in maniera adeguata dall'amministrazione, con
invio di invito scritto a partecipare a tutti i cittadini e con adeguata spiegazione di tutte le parti del
problema, anche di quelle dei richiedenti il Consiglio Comunale Aperto, 10 giorni prima dell'evento
Ci illuminino, quindi!
Prima del 17 Gennaio, spero.